Art. 1.
(Alta direzione, responsabilità
e coordinamento).

      1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuiti l'alta direzione e la responsabilità generale della politica delle informazioni per la sicurezza, nell'interesse e per la difesa della Repubblica e delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento. Il Presidente del Consiglio dei ministri è altresì titolare delle funzioni di Autorità nazionale per la sicurezza.
      2. Ai fini indicati nel comma 1 e in conformità agli indirizzi formulati dal Parlamento, il Presidente del Consiglio dei ministri sovrintende agli organismi informativi, disciplinati dalla presente legge, che svolgono le funzioni per l'attuazione della politica delle informazioni per la sicurezza. Il Presidente del Consiglio dei ministri emana altresì ogni disposizione necessaria o utile per l'organizzazione e il funzionamento di tali organismi.
      3. Al Presidente del Consiglio dei ministri è devoluta, ai sensi delle disposizioni del titolo II, capo III, la tutela del segreto di Stato e di ogni altro segreto rientrante in tale ambito e disciplinato dalla presente legge.

 

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